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 COMUNICATO STAMPA

La proposta di legge denominata ‘Dopo di noi’,  poche ore fa è divenuta legge dello Stato.

E’ stata votata alla  Camera in seconda lettura con 312 si e 64 no. N.26 astenuti.

Il mondo della disabilità plaude all’approvazione della norma in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

      Al pari di ogni norma che interviene per migliorare la vita delle Persone Disabili deve essere accolta coi buoni auspici dalle Associazioni,  purché  esse vengano costantemente monitorate e valutate sulla loro corretta ed autentica applicazione.

 Salvatore Di Giglia

 Palermo 14 giugno 2016 

Di seguito alcuni stralci presi dalla nuova legge, fonte «Agenzia DIRE» -Sito internet: «www.dire.it»

 

Queste alcune delle norme contenute nei 10 articoli che formano il ddl.

L’articolo 1 del ddl descrive le finalità del provvedimento: “La legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori”.

L’art. 3 stabilisce che “è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. La dotazione del Fondo è determinata in 90 milioni di euro per l’anno 2016, in 38,3 milioni di euro per l’anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

L’art. 4, indica le finalità del Fondo che sono quelle di “attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare (…) al fine di impedire l’isolamento delle persone con disabilità grave”.

L’art. 5 interviene sulla “detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave”. E stabilisce che “a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, l’importo di euro 530 è elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave.

L’art. 6, riguarda l’istituzione di Trust e i vincoli di destinazione. “I beni e i diritti conferiti in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione, istituiti in favore delle persone con disabilità grave, sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni”. Le esenzioni e le agevolazioni “sono ammesse a condizione che il trust ovvero i fondi speciali perseguano come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti”.

L’art. 7, riguarda le campagne informative che la Presidenza del Consiglio dei ministri avvierà, “al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge”.

L’art. 8 stabilisce che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dovrà trasmettere “alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge”.

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